
Diritto del lavoro
Licenziamento in Svizzera: termini, motivi e indennità
Il periodo di prova è in linea di principio il primo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Termini di disdetta in base all'anzianità e al periodo di prova
Il periodo di prova è in linea di principio il primo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Può essere escluso o prolungato fino a tre mesi mediante accordo scritto, CCNL o CCL; il termine di disdetta legale è di sette giorni di calendario e può essere abbreviato, escluso o prolungato secondo le stesse modalità.
Dopo il periodo di prova, per un contratto a tempo indeterminato, il termine legale è di un mese durante il primo anno di servizio, di due mesi dal secondo al nono anno e di tre mesi a partire dal decimo anno (art. 335c CO). Salvo disposizione contraria, la disdetta ha effetto alla fine di un mese; il contratto, la CCNL o il CCL possono prevedere altri termini.
Durante il periodo di prova, la disdetta deve pervenire all'altra parte prima della sua scadenza, ma il termine può scadere anche dopo tale data. La data di ricezione, e non quella di spedizione, è determinante per il calcolo del termine di preavviso.
Termini di disdetta in base all'anzianità (art. 335c CO)
Forma del licenziamento e ricezione della comunicazione
Salvo sia stata concordata una forma particolare, il licenziamento può essere comunicato oralmente, per iscritto, per via elettronica o tramite comportamenti concludenti. Per ragioni probatorie, si raccomanda di farlo per iscritto.
Fa fede la data di ricezione da parte del destinatario. Il datore di lavoro può provarla mediante lettera raccomandata, consegna a mano con testimone o conferma firmata dal dipendente.
Se una lettera raccomandata non viene consegnata, conta la data di ritiro da parte del destinatario. Un ritardo nella ricezione può prolungare il rapporto di lavoro fino alla successiva scadenza utile per la disdetta.
Licenziamento immediato per giusti motivi
La risoluzione immediata senza preavviso è lecita solo in presenza di giusti motivi (art. 337 CO). Si tratta di circostanze che, secondo le regole della buona fede, non permettono di esigere la continuazione del rapporto di lavoro.
Gravi mancanze possono giustificare un licenziamento immediato senza preavviso: furto, reato sul luogo di lavoro, vie di fatto, divulgazione di segreti aziendali, accettazione di tangenti o attività concorrenziale. L'elenco non è esaustivo e il giudice valuta ogni situazione singolarmente.
Per mancanze meno gravi, è necessario un preavviso o un ammonimento preventivo: ritardi, assenza ingiustificata o uso eccessivo di Internet ne sono esempi. Una cattiva esecuzione del lavoro non giustifica in linea di principio una risoluzione immediata, salvo casi particolarmente flagranti.
Il datore di lavoro deve reagire rapidamente: la giurisprudenza gli concede due o tre giorni lavorativi per decidere, con un termine leggermente più lungo per le grandi imprese. I periodi di protezione non si applicano alla risoluzione immediata per giusti motivi.
Licenziamento immediato vs. licenziamento con preavviso
- Condizioni di applicazione
- Giusti motivi gravi (furto, vie di fatto, divulgazione di segreti…)
- Preavviso richiesto
- No
- Periodi di protezione applicabili
- No (esclusi)
- Esempi di motivi meno gravi
- Ritardi, assenza ingiustificata, uso eccessivo di Internet
Libertà di licenziamento e motivi abusivi
In Svizzera, il datore di lavoro può risolvere il contratto senza indicare alcun motivo, fatte salve le protezioni legali e il divieto di licenziamenti abusivi. Un licenziamento senza spiegazioni rimane valido.
L'appartenenza sindacale figura tra i motivi abusivi. L'elenco non è esaustivo e può essere integrato dai tribunali; i licenziamenti discriminatori possono inoltre essere contestati in determinate circostanze.
Un licenziamento abusivo pone fine al contratto, ma può dare diritto a un'indennità. Il datore di lavoro deve agire con particolare attenzione verso i dipendenti anziani o di lunga anzianità; i tribunali tengono conto delle modalità con cui la disdetta viene comunicata.
Periodi di protezione contro il licenziamento
L'art. 336c CO prevede periodi durante i quali un licenziamento ordinario è nullo, in particolare in caso di malattia o infortunio, gravidanza e durante le 16 settimane successive al parto. La protezione si applica anche in caso di servizio militare, protezione civile o servizio civile per una durata superiore agli undici giorni.
Una disdetta pronunciata durante un periodo di protezione non pone fine al rapporto di lavoro; il datore di lavoro deve ripeterla dopo la fine di tale periodo. I periodi di protezione non si applicano né durante il periodo di prova né in caso di risoluzione immediata per giusti motivi.
Indennità in caso di licenziamento ingiustificato o abusivo
In caso di licenziamento abusivo, il giudice può concedere un'indennità fino a sei mesi di salario lordo (art. 336a CO). Questa indennità non impedisce la fine del contratto e compensa il danno morale o materiale.
Per richiedere un'indennità per licenziamento abusivo, il dipendente deve opporsi per iscritto al datore di lavoro prima della scadenza del termine di preavviso ed esprimere la volontà di proseguire il rapporto di lavoro. L'azione giudiziaria deve essere intentata entro il termine perentorio di 180 giorni.
In caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore può pretendere un'indennità (art. 337c CO).


