
Diritto del lavoro
Periodo di prova in Svizzera: durata, proroga e disdetta
In assenza di pattuizioni contrarie, il primo mese di lavoro costituisce il periodo di prova (art. 335b cpv. 1 CO). Questo termine è identico per il datore di lavoro e il lavoratore.
Durata legale e modificabile del periodo di prova
In assenza di pattuizioni contrarie, il primo mese di lavoro costituisce il periodo di prova (art. 335b cpv. 1 CO). Questo termine è identico per il datore di lavoro e il lavoratore.
Mediante accordo scritto, contratto tipo o contratto collettivo di lavoro, le parti possono ridurre, sopprimere o prolungare il periodo di prova fino a un massimo di tre mesi. In caso di durata superiore, solo i primi tre mesi valgono come periodo di prova.
Il tetto di tre mesi riguarda unicamente il tempo di lavoro effettivo. Il periodo di prova non varia in base al grado di occupazione e inizia il giorno effettivo dell’entrata in funzione.
Durata massima e condizioni del periodo di prova in Svizzera
- Durata legale predefinita
- 1 mese
- Durata massima consentita
- 3 mesi
- Proroga automatica in caso di impedimento
- Sì (malattia, infortunio, servizio militare)
Vantaggi e limiti del periodo di prova per il datore di lavoro
- Vantaggio: Flessibilità nella selezioneConsente di verificare la compatibilità del candidato senza un impegno a lungo termine
- Svantaggio: Rischio di non conformitàUna proroga eccessiva o una disdetta abusiva può comportare sanzioni giuridiche
Proroga automatica in caso di impedimento
In caso di malattia, infortunio o obbligo legale (p. es. servizio militare), il periodo di prova è automaticamente prorogato della durata dell’assenza (art. 335b cpv. 3 CO).
Questa proroga può superare il massimo di tre mesi, poiché tale limite si riferisce esclusivamente al tempo di lavoro effettivo.
Le vacanze e la gravidanza non comportano una proroga automatica. Un’estensione oltre la durata concordata richiede un accordo scritto reciproco.
Disdetta durante il periodo di prova
Il termine legale di disdetta è di sette giorni di calendario (art. 335b CO). Può essere abbreviato, escluso o prolungato mediante accordo scritto, CTL o CCL.
La disdetta deve pervenire all’altra parte durante il periodo di prova, ma il suo termine può scadere dopo la fine dello stesso. Non è richiesta alcuna forma scritta, ma si raccomanda di dare le dimissioni o licenziare per iscritto per motivi probatori.
Sebbene non sia obbligatoria alcuna motivazione, la protezione contro i licenziamenti abusivi (art. 336 ss. CO) si applica anche durante il periodo di prova.
Procedura di disdetta durante il periodo di prova
- Forma di notificaNon obbligatoria (orale o scritta), ma raccomandata per iscritto
- Termine ultimo per l’invio della disdettaDeve essere inviata durante il periodo di prova
- Scadenza del termine dopo la fine del periodo di provaConsentita
Casi particolari: apprendistato e contratto a durata determinata
Per un contratto di apprendistato, il periodo di prova predefinito è di tre mesi. Può essere ridotto a un mese o, eccezionalmente, prolungato fino a sei mesi con l’approvazione dell’autorità cantonale prima della scadenza del termine iniziale (art. 344a CO).
La legge non prevede un periodo di prova per i contratti a durata determinata, ma le parti possono liberamente convenirne uno nei limiti dell’art. 335b CO (massimo tre mesi).


