Contrats, horaires et résiliation en Suisse: Le contrat peut être oral ou écrit ; l'écrit est requis pour la clause de non-concurrence.; La durée maximale hebdomadaire est de 45 h dans l'industrie et 50 h ailleurs.; Le délai de résiliation d'un CDI passe de 1 à 3 mois selon l'ancienneté.
Immagine: GuideEmploi

Diritto del lavoro

Diritto del lavoro svizzero: contratti, orari e disdetta

In Svizzera il contratto di lavoro può essere concluso oralmente o tacitamente. La forma scritta è fortemente raccomandata per motivi probatori.

Conclusione del contratto di lavoro: forma e contenuto

In Svizzera il contratto di lavoro può essere concluso oralmente o tacitamente. La forma scritta è fortemente raccomandata per motivi probatori.

La forma scritta è obbligatoria per alcune clausole, in particolare il patto di non concorrenza (art. 340 del Codice delle obbligazioni, CO) e la forfetizzazione delle ore supplementari (art. 321c CO). Per queste clausole è necessaria una firma elettronica qualificata con marca temporale.

Se il contratto non è redatto per iscritto, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore gli elementi essenziali — salario, funzione e durata — entro un mese.

Elementi essenziali da includere in un contratto di lavoro scritto

  • Salario e modalità di pagamento
  • Natura della funzione e luogo di lavoro
  • Durata del contratto (CDI o CDD)
  • Clausola di non concorrenza (se applicabile)
  • Forfetizzazione delle ore supplementari (se applicabile)

Principali tipi di contratti di lavoro

Il contratto a durata indeterminata (CDI) è il più diffuso. Il contratto a durata determinata (CDD) termina alla scadenza convenuta, senza necessità di disdetta.

Un contratto può essere a tempo pieno o a tempo parziale; quest’ultimo corrisponde a meno del 90 % dell’orario di lavoro usuale. In entrambi i casi sono possibili orari flessibili.

I CDD successivi, o «contratti a catena», sono vietati se mirano ad eludere la protezione contro il licenziamento prevista per il CDI.

Il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova specifico: può essere concordato da uno a tre mesi e, in assenza di accordo, è di tre mesi (art. 344a CO). Con l’approvazione delle autorità cantonali, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi, prima della scadenza del periodo inizialmente previsto.

Il periodo di prova: durata e disdetta

Per un CDI, il primo mese è legalmente considerato come periodo di prova (art. 335b CO). Può essere escluso o prolungato fino a un massimo di tre mesi mediante accordo scritto, contratto collettivo di lavoro (CCL) o contratto normale di lavoro (CNL).

Durante il periodo di prova, il termine legale di disdetta è di sette giorni di calendario e può avvenire in qualsiasi giorno. Può essere abbreviato, escluso o prolungato mediante accordo scritto, CCL o CNL; la sua durata deve essere identica per il datore di lavoro e per il lavoratore.

Un’interruzione effettiva dovuta a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale del lavoratore prolunga il periodo di prova della stessa durata. Questa proroga può superare i tre mesi.

Per un CDD, la legge non prevede un periodo di prova, ma le parti possono concordarne uno.

Ore supplementari e lavoro supplementare

La Legge federale sul lavoro (LLav) fissa una durata massima di 45 ore settimanali nell’industria, per il personale d’ufficio e tecnico nonché nelle grandi imprese di commercio al dettaglio. Il limite è di 50 ore negli altri settori.

Nelle imprese esposte alle intemperie o a importanti fluttuazioni stagionali, questi limiti possono essere superati di al massimo quattro ore, a condizione che la media sia rispettata su sei mesi. Per le persone che lavorano in media cinque giorni alla settimana nell’anno civile, il limite di 45 ore può essere prolungato di due ore su una media di otto settimane o di quattro ore su una media di quattro settimane.

L’arco giornaliero di lavoro diurno e serale va dalle 6:00 alle 23:00 e non è soggetto ad autorizzazione; il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale solo dopo aver ascoltato i lavoratori. Con l’accordo della maggioranza dei lavoratori interessati, l’inizio e la fine possono essere fissati tra le 5:00 e le 24:00, in un intervallo massimo di 17 ore.

Per un lavoratore adulto, l’intervallo quotidiano comprendente il lavoro, le pause e le eventuali ore supplementari deve rientrare in 14 ore. La durata effettiva del lavoro può raggiungere al massimo 12 ore e 30 minuti al giorno.

Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive. Può essere ridotto a 8 ore una volta alla settimana se la media raggiunge almeno 11 ore su due settimane; durante il periodo di lavoro che segue un riposo ridotto non può essere ordinato alcun lavoro supplementare. Una volta alla settimana, il riposo giornaliero di 11 ore si aggiunge al riposo settimanale di 24 ore, per un totale di 35 ore consecutive; il riposo giornaliero è di 12 ore per le donne incinte che lavorano in piedi.

Le ore supplementari superano la durata prevista nel contratto senza oltrepassare i massimi della LLav. Il lavoro supplementare supera questi massimi ed è consentito solo a condizioni restrittive, secondo gli art. 12 e 13 della LLav.

Le ore supplementari devono essere necessarie e ragionevoli per il lavoratore; non devono nuocere alla sua salute né ostacolare i suoi obblighi familiari. Salvo imprevisti, un cambiamento d’orario deve essere comunicato con almeno 15 giorni di preavviso.

Le ore supplementari non compensate con congedo danno diritto al salario normale maggiorato del 25 %, salvo clausola contraria di un accordo scritto, di un CNL o di un CCL. In un orario flessibile, le ore accumulate volontariamente non sono indennizzate; spetta un’indennizzazione se il datore di lavoro impedisce il loro recupero (DTF 4A_227/2016).

Disdetta del contratto: termini, forma e protezione

Dopo il periodo di prova, il termine legale di disdetta di un CDI è di un mese per la fine di un mese durante il primo anno di servizio, di due mesi per la fine di un mese dal secondo al nono anno, poi di tre mesi per la fine di un mese a partire dal decimo anno. Il contratto o un CCL può prevedere un termine diverso, fatte salve le norme legali applicabili.

La disdetta può essere orale, salvo se il contratto, un CCL o un CNL esige la forma scritta; la forma scritta rimane comunque raccomandata per motivi probatori.

Il termine inizia a decorrere quando la disdetta perviene all’altra parte, non dalla data di spedizione. Per una spedizione postale con avviso di ritiro, la ricezione si considera avvenuta il giorno successivo a quello in cui la lettera può essere ritirata; per rispettare un termine calcolato fino alla fine del mese, la disdetta deve pervenire all’altra parte al più tardi l’ultimo giorno del mese precedente.

Il licenziamento è vietato durante determinati periodi di protezione, in particolare in caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare. Una disdetta pronunciata durante questi periodi è nulla.

Un CDD termina alla sua scadenza senza necessità di disdetta. I contratti a catena conclusi per eludere la protezione contro il licenziamento sono vietati.

Per una controversia rilevante per il diritto privato, solo il giudice civile può emettere una decisione. Le norme del diritto privato non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai rapporti di lavoro di diritto pubblico, in particolare nell’amministrazione o nelle imprese appartenenti allo Stato.

Procedura di disdetta di un contratto a durata indeterminata (CDI)

  1. Termine di preavviso dopo il periodo di prova1 mese per il 1° anno
  2. Termine di preavviso dal 2° al 9° anno2 mesi
  3. Termine di preavviso a partire dal 10° anno3 mesi
  4. Regole di ricezione del preavvisoIl termine inizia a decorrere alla ricezione, non alla spedizione. Per le lettere con avviso di ritiro, la ricezione avviene il giorno successivo a quello in cui può essere ritirata.

Altro su Diritto del lavoro