13e salaire, bonus et vacances en Suisse: Le 13e salaire n’est pas obligatoire sauf si prévu dans le contrat ou convention collective.; Il correspond à 100 % d’un salaire mensuel brut, au prorata pour une année incomplète.; Un bonus versé chaque décembre depuis 4 ans devient un salaire exigible par droit tacite.
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13esima mensilità, bonus e vacanze: cosa prevede il diritto svizzero

In Svizzera la legge non impone la 13esima mensilità. Diventa obbligatoria se prevista nel contratto, nel regolamento aziendale o in un contratto collettivo di lavoro.

13esima mensilità: obbligo, calcolo e pro rata

In Svizzera la legge non impone la 13esima mensilità. Diventa obbligatoria se prevista nel contratto, nel regolamento aziendale o in un contratto collettivo di lavoro.

Il suo importo corrisponde al 100% di uno stipendio lordo mensile. Per un anno incompleto, è dovuta pro rata temporis: sei mesi danno diritto alla metà.

Nel CCNL delle arti grafiche, il calcolo si basa sullo stipendio lordo mensile medio del periodo considerato. La base include anche i pagamenti per i giorni di riposo, le vacanze e i giorni festivi; se la 13esima viene versata ogni mese o con la paga oraria, l’indennizzo è dell’8,33%.

La 13esima mensilità viene versata al più tardi con lo stipendio di dicembre o alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di licenziamento durante l’anno, è dovuta pro rata ai mesi lavorati, salvo che il contratto termini durante il periodo di prova.

Secondo gli art. 329a–329d CO, il diritto minimo è di quattro settimane di vacanza all’anno di servizio a partire dai 20 anni compiuti, e di cinque settimane per le persone sotto i 20 anni. Un accordo può prevedere vacanze più lunghe.

Il datore di lavoro fissa le date tenendo conto dei desideri del lavoratore e degli interessi dell’azienda. Le vacanze devono原则上 essere prese durante l’anno di servizio; possono essere frazionate, ma devono comprendere almeno due settimane consecutive una volta all’anno.

Un rinvio massimo di cinque giorni sull’anno successivo è comunemente ammesso nella pratica. I giorni non fruiti si prescrivono generalmente dopo cinque anni, ma il datore di lavoro deve prima ordinare la loro fruizione.

Il datore di lavoro versa lo stipendio relativo alle vacanze durante la loro fruizione, senza riduzione dello stipendio mensile, e compensa equitativamente un’eventuale perdita di salario in natura. Secondo l’art. 329d cpv. 2 CO, le vacanze non possono原则上 essere sostituite da denaro durante il contratto; il saldo non fruito può essere pagato alla fine del rapporto di lavoro. In questo caso, la parte corrispondente della 13esima mensilità deve anche essere aggiunta.

Il pagamento mensile di un’indennità di vacanza è ammesso solo eccezionalmente, soprattutto per un lavoro molto breve o irregolare. La quota deve essere indicata separatamente nel contratto scritto e su ogni conteggio dello stipendio; il Tribunale federale ha respinto questo metodo per un impiego a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro (DTF 4A_357/2022 del 30 gennaio 2023).

Bonus o gratifica: la distinzione che cambia tutto

Il diritto svizzero non definisce il termine «bonus». A seconda delle circostanze, si tratta di un elemento dello stipendio (art. 322 CO) o di una gratifica (art. 322d CO).

La qualificazione dipende notamment dalla libertà del datore di lavoro, dal carattere accessorio del versamento, da criteri oggettivi di calcolo e dalla regolarità. Una gratifica versata senza condizioni per tre anni consecutivi può creare una convenzione tacita e un diritto esecutivo (DTF 136 III 313).

Un elemento dello stipendio è dovuto non appena le condizioni concordate sono soddisfatte e dà原则上 diritto al pro rata in caso di partenza. Una gratifica resta alla discrezione del datore di lavoro se questo potere è reale; può dipendere dal mantenimento del contratto e il suo pro rata alla partenza è dovuto solo se ciò è stato concordato.

Le clausole di vesting sono valide, salvo in caso di licenziamento abusivo o se il licenziamento mira unicamente a evitare il versamento. Un bonus pagato ogni dicembre da quattro anni senza condizioni diventa uno stipendio esigibile.

Una gratifica può essere soppressa unilateralmente se il potere discrezionale del datore di lavoro è reale. Per i redditi molto elevati, di circa 420'000 CHF all’anno, una quota elevata di bonus non basta a riclassificarla come stipendio.

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