
Diritto del lavoro
Orario di lavoro e ore supplementari in Svizzera: regole e calcolo
Le ore supplementari superano l'orario contrattuale ma restano sotto il limite legale di 45 o 50 ore settimanali. Il lavoro eccedente supera questa durata massima legale.
Ore supplementari vs lavoro eccedente: una distinzione chiave
Le ore supplementari superano l'orario contrattuale ma restano al di sotto del limite legale di 45 o 50 ore alla settimana. Il lavoro eccedente supera invece questa durata massima legale.
Le basi legali sono diverse: le ore supplementari si basano sull’art. 321c CO, mentre il lavoro eccedente è disciplinato dagli art. 12 e 13 LTr.
Il lavoro eccedente è limitato a 2 ore al giorno e a 170 ore all’anno per i lavoratori soggetti alle 45 ore, oppure a 140 ore per quelli soggetti alle 50 ore. La maggiorazione del 25% diventa obbligatoria a partire dalla 61ª ora supplementare nell’anno.
Durata massima del lavoro settimanale per settore
La durata massima è di 45 ore per il personale delle imprese industriali, degli uffici, del settore tecnico e dei grandi magazzini. È di 50 ore per gli altri lavoratori.
In caso di fluttuazioni stagionali, la durata massima può essere prolungata di al massimo 4 ore, a condizione che la media su sei mesi non superi il limite legale.
Per i dipendenti con una settimana media di 5 giorni, il limite di 45 ore può essere esteso di 2 ore su 8 settimane o di 4 ore su 4 settimane, senza superare la media.
Durate massime settimanali per settore
- 50Altre professioni
- 6Media su mesi — Non oltre il limite legale
Indennizzo delle ore supplementari: maggiorazione del 25% o congedo
Secondo l’art. 321c CO, le ore supplementari sono indennizzate con un supplemento salariale del 25% o, previo accordo, con un congedo della stessa durata.
Un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore può escludere la maggiorazione del 25%.
Per il lavoro eccedente, la maggiorazione del 25% diventa obbligatoria a partire dalla 61ª ora supplementare effettuata nell’anno civile.
Calcolo pratico dell’indennità per ore supplementari
Il supplemento del 25% si applica al salario base, al quale si aggiunge la quota proporzionale della tredicesima mensilità (8,33%), conformemente alla sentenza del Tribunale federale 4A_352/2010.
Esempio: un salario mensile di CHF 5’000 viene diviso per 174 ore (tempo di lavoro lordo mensile). A questa tariffa si aggiungono il supplemento del 25% e quello della tredicesima (8,33%).
Il supplemento per vacanze e giorni festivi non viene preso in considerazione nel calcolo del supplemento per le ore supplementari.
Calcolo pratico dell’indennità per ore supplementari
- Calcolo della tariffa oraria baseSalario mensile / 174 ore (tempo di lavoro lordo mensile)
- Esclusione dei premi per vacanze e giorni festiviQuesti elementi non sono inclusi nel calcolo
Ore eccedenti nell’orario flessibile: attenzione a non confondere
Le ore eccedenti in un orario flessibile – dove il dipendente gestisce liberamente il proprio tempo – non sono ore supplementari indennizzabili. Secondo la sentenza del Tribunale federale 4A_227/2016, devono essere assorbite dal lavoratore.
Tuttavia, se il datore di lavoro impone direttive o vincoli che impediscono il recupero, queste ore vengono riclassificate come ore supplementari e danno diritto a un indennizzo.
Casi particolari: quadri, CCNL e altre eccezioni
I quadri effettuano spesso ore supplementari senza maggiorazione; la compensazione avviene sotto forma di salario base più elevato, giorni di vacanza aggiuntivi o bonus.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) possono prevedere regole derogatorie. Ad esempio, nel settore elettrico, le prime 5 ore supplementari alla settimana sono compensate senza maggiorazione del 25% e senza quota della tredicesima, e devono essere recuperate entro l’anno.
Oltre questa soglia, le ore supplementari sono pagate con la maggiorazione del 25% alla fine del mese successivo. È quindi essenziale consultare il CCL applicabile.
Esempi di contratti collettivi di lavoro (CCL) e le loro regole specifiche
- Altri CCLPossono prevedere regole derogatorie (es.: periodo di recupero, modalità di pagamento)
- QuadriSpesso nessuna maggiorazione; compensazione tramite salario elevato, bonus o giorni di vacanza aggiuntivi


